Farmacie: il concorso regionale per le nuove sedi è subordinato alla Delibera comunale che le istituisce

La Sentenza n. 1652 del 28 ottobre 2014 del Tar Toscana, si esprime sull’annullamento in sede giurisdizionale di una Delibera comunale di istituzione di nuova Farmacia, ex art. 11, del Dl. n. 1/12 a seguito dall’adozione, da parte dell’Amministrazione regionale, del provvedimento di indizione del concorso. I Giudici toscani affermano che rappresenta una vera e propria fattispecie di invalidità caducante (come tale, non soggetta all’onere di tempestiva impugnazione dell’atto consequenziale) l’ipotesi di una Delibera comunale di istituzione della nuova Farmacia ex art. 11, del Dl. n. 1/12, annullata in sede giurisdizionale, seguita dall’adozione, da parte dell’Amministrazione regionale, del provvedimento di indizione del concorso destinato alla copertura delle nuove sedi farmaceutiche. Infatti, la previsione dell’art. 11, comma 3, del Dl. n. 1/12, attribuisce all’Amministrazione regionale il compito di bandire, entro 60 giorni dalla ricezione della Deliberazione di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche, il relativo concorso e di portare a termine la relativa procedura concorsuale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge. Quindi, si tratta di un adempimento meramente consequenziale all’istituzione della nuova sede farmaceutica, che non richiede autonomi spazi di valutazione in capo all’Amministrazione regionale. Ne consegue la necessità di inquadrare il rapporto di derivazione tra gli atti in discorso all’interno della categoria della invalidità caducante e l’impossibilità di accogliere l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione regionale, poiché l’eventuale annullamento del provvedimento dalla stessa adottato appare destinato ad esplicare comunque effetti sul bando di concorso delle sedi farmaceutiche, anche in mancanza della tempestiva impugnazione del provvedimento di indizione della procedura.