Farmacie: per il trasferimento in un altro locale della stessa sede occorre l’autorizzazione dell’Asl

Nella Sentenza n. 1719 del 17 novembre 2015 del Tar Calabria, i Giudici rilevano che l’art. 1, comma 4, della Legge n. 475/68, dispone che “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri”. L’art. 3, comma 1, della Lr. n. 18/90, attribuisce alle Unità sanitarie locali (oggi Aziende sanitarie) la competenza relativa al trasferimento dei locali della Farmacia all’interno della sede.

L’art. 11 del Dl. n. 1/12 prevede tra l’altro nuovi parametri ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni all’apertura di Farmacie e attribuisce ai Comuni il compito di individuare le sedi farmaceutiche. Nessuna delle disposizioni contemplate nel Decreto del 2012 riguarda le competenze previste dalle norme precedenti, sopra richiamate, relative al trasferimento dei locali delle Farmacie nell’ambito della sede farmaceutica. Pertanto, ne consegue che la competenza ad autorizzare il trasferimento dei locali resta assegnato alle Aziende sanitarie.

Tar Calabria – Sentenza n. 1719 del 17 novembre 2015