Fatturazione differita: nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla data da indicare sul documento

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 437 del 28 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla data della fattura elettronica differita.

Nel caso di specie, la Società istante è solita, dopo aver ricevuto gli ordini dai propri clienti, spedire i materiali richiesti emettendo i relativi documenti di trasporto. Per una migliore gestione e controllo delle forniture e dei relativi pagamenti, emette per ciascun cliente, nell’arco di un mese solare, 2 fatture “differite” ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972. In particolare, emette nei confronti del cliente una prima fattura differita il giorno 15 del mese, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate nei primi 15 giorni del mese, dettagliatamente documentate dai relativi ddt. Tale fattura viene trasmessa al “Sistema di interscambio” (“Sdi”) entro il termine di 10 giorni dall’emissione. L’ultimo giorno del mese l’istante procede a chiudere la fatturazione e a verificare tutti i ddt emessi. Successivamente a tale verifica, la Società emette nei confronti di ciascun cliente una seconda fattura differita con data dell’ultimo giorno del mese, indipendentemente da quando ha avuto luogo l’ultima cessione di beni, in cui espone tutte le consegne e spedizioni effettuate negli ultimi 15 giorni del mese, corredando la stessa dei relativi ddt, e provvedendo a trasmetterla allo “Sdi” entro il 15 del mese successivo, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972.

Visto l’art. 21, comma 2, lett. g-bis), del Dpr. n. 633/1972 – il quale prevede, tra le indicazioni che le fatture devono recare, la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” – l’istante ha chiesto all’Agenzia come poter attuare tale disposto, anche alla luce della Circolare n. 14/E del 2019, in cui è stato specificato che “il termine previsto ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lett., da a) a d), dell’art. 21, comma 4, del Decreto Iva”, e che pertanto le ipotesi ed i termini ivi individuati per l’emissione della fatture restano inalterati.

Stante quindi l’immutato tenore dell’art. 21, comma 4, lett. a), l’istante ritiene che per le fatture differite sia possibile continuare ad emettere nei confronti del medesimo soggetto una o più fatture che riepiloghino le cessioni effettuate in suo favore nel mese di riferimento, fermo l’obbligo di trasmissione entro il 15° del mese successivo ai fini di adempiere alla regolare liquidazione dell’Imposta.

A parere dell’istante, dunque, l’affermazione contenuta nella Circolare n. 14/E del 2019 – secondo cui le fatture differite dovrebbero recare come data esclusivamente il giorno in cui è stata effettuata l’ultima operazione – non può che assumere valore indicativo, ben potendo il contribuente indicare come data della fattura anche un diverso giorno e, nel caso in esame, il 15 del mese o l’ultimo giorno del mese.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Risposta n. 389 del 24 settembre 2019 , nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta indicazione della data della fatturazione elettronica differita. Più nel dettaglio, per quel che riguarda la casistica qui in esame, è stato precisato che l’indicazione contenuta nella Circolare n. 14/E del 2019 – ove è detto che è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via ‘Sdi’, quella dell’ultima operazione” – rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo, e dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

Tanto premesso, come ipotizzato nel caso in esame, a parere dell’Agenzia l’istante può emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le medesime possono essere inviate allo “Sdi” entro il 15° giorno del mese successivo.