Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: dal 2017 i privati che vi optano beneficeranno di alcuni incentivi

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: dal 2017 i privati che vi optano beneficeranno di alcuni incentivi

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2015, il Dlgs. 5 agosto 2015, n. 127, avente ad oggetto “Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori  automatici, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23.

Fatture elettroniche

Il Provvedimento stabilisce all’art. 1 che dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva un servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche e dal 1° gennaio 2017 il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della  Legge  n.  244/07, così da consentire ai soggetti interessati di optare, a partire dalla medesima data del 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture,  emesse e ricevute, e delle relative variazioni. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea Com (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per  la  trasmissione telematica, in formato strutturato, secondo principi di semplificazione,  di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni.

Con Decreto Mef, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs. in commento, sono invece stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi Iva e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

Ai soggetti passivi che esercitano l’opzione si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione  ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 471/97.

Corrispettivi

Relativamente ai corrispettivi, all’art. 2 è previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti   che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/72, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del predetto Decreto. Anche in tal caso, l’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del richiamato Decreto Iva.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni  tramite distributori automatici.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di sono effettuate mediante strumenti  tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti. Con lo stesso Provvedimento sono approvati i relativi Modelli e ogni altra disposizione necessaria per  l’attuazione delle suddette disposizioni.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della Legge n. 413/91 e al Dpr. n. 696/96.

Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con Dm. Mef, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica si applicano, in  caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di  memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3 e 12,  comma 2, del Dlg. n. 471/97.

Incentivi ad esercitare l’opzione

Per i soggetti passivi che si avvarranno dell’opzione per la fatturazione elettronica e, se sussistono i presupposti, di quella per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, sono previsti i seguenti incentivi:

  1. a) viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’art. 21 del Dl. n. 78/10 (c.d. “spesometro”) e all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 40/10, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle Società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’art. 7, comma 12, del Dpr. n. 605/73;
  2. b) viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’art. 16, lett. c), del Decreto Mef 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’art. 50, comma 6, del Dl. n. 331/93 (Modelli Intra);
  3. c) i rimborsi di cui all’art. 30 del Dpr. n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione Iva annuale, anche in assenza dei requisiti al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), di tale norma;
  4. d) il termine di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, del Dpr. n. 633/72, e il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del Dpr. n. 600/73, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con Decreto Mef.

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per soggetti minori

Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni,  l’Agenzia delle Entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per  categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva e vengono meno:

  1. l’obbligo di registrazione di cui agli artt. 23 e 25 del Dpr. n. 633/72;
  2. l’obbligo di apposizione del “visto di conformità” o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’art. 38-bis del Decreto Iva.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che i soggetti passivi Iva effettuino la   trasmissione  telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di interscambio, e, qualora effettuino operazioni di cui  all’art. 22 del Dpr. n. 633/72, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Con Decreto Mef sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui sopra, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d’impresa, arte o  professione. Per tali ultimi soggetti, il regime agevolativo si applica per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due successivi.

Cessazione degli effetti premiali

Fatte salve le sanzioni sopra ricordate, in caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi  ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli incentivi sopra elencati, salvo  che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i Provvedimenti ministeriali attesi, sopra rammentati.

Il Dlgs. in commento ricorda infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogati i commi da 429 a 432 dell’art. 1, della Legge n. 311/04.

di Francesco Vegni


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