L’adozione della fattura elettronica non esaurisce la sua portata innovativa nella riorganizzazione del processo di gestione, ma pone l’Ente nell’obbligo di garantirne la conservazione in modalità digitale. Come noto infatti l’art. 39, comma 3, del Dpr. n. 633/72, dispone che “le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del Dlgs. n. 82/05”, e pertanto non sarà possibile stampare e conservare carta, ma sarà necessario adeguare i processi di conservazione alle nuove regole previste per i documenti digitali.
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