Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2020 è stato ulteriormente esteso fino al 4 maggio 2020 il termine per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e sono state apportate modifiche agli schemi di fatture elettroniche e note di variazione, da adottare a partire da tale data.
In particolare:
- è stato esteso fino al 4 maggio 2020 il termine per la “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”;
- a decorrere dal 1° marzo 2020, al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute;
- sono approvate le specifiche tecniche di cui all’Allegato “A” del Provvedimento in commento, che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tecniche di cui all’Allegato “A” del Provvedimento 30 aprile 2018. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al “Sistema di interscambio” e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento 30 aprile 2018.
Nelle motivazioni, l’Agenzia ha ricordato che con il Provvedimento 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o agli Intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli operatori Iva – o un Intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al Servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con i successivi sopra richiamati Provvedimenti modificativi è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al Servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto Servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori Iva di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Ciò premesso, l’art. 14 del Dl. n. 162/2019, è intervenuto sull’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015 – recante la disciplina della “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” – prevedendo nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Più nel dettaglio, il citato art. 14 ha previsto la memorizzazione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, dei file xml delle fatture elettroniche e di tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lett. g), del Dpr. n. 633/1972 (cioè natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di Polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
Il richiamato art. 14 stabilisce inoltre che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del Dlgs. 196/2013.
Al fine di recepire le novità introdotte dal menzionato art. 14, con i Provvedimenti 30 ottobre 2019 e 17 dicembre 2019 e, da ultimo, con il Provvedimento in commento, è stato ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020.
È stato anche stabilito che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al Servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.
Sono state infine approvate le nuove specifiche tecniche di cui all’Allegato “A”. Nel dettaglio, recependo anche le istanze degli operatori e delle Associazioni di categoria, sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale.
A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, il “Sistema di interscambio” comunque accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte, sia con il nuovo schema, sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il “Sistema di interscambio” accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il Provvedimento in commento.