Fatturazione elettronica: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate ne riepiloga le caratteristiche e le modalità di utilizzo

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, avente ad oggetto “Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione”, ha fornito chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 1, commi dal 325 al 328, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di stabilità 2013″) alla disciplina sulla fatturazione elettronica.
Ricordiamo che con la precedente Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 erano state illustrate dalla stessa Agenzia le modifiche introdotte dal Legislatore alla disciplina sulla fatturazione in recepimento della Direttiva 45/2010/Ue del 13 luglio 2010, in materia di Iva.
Nella Parte II della presente Nota ministeriale, si è fornita anche una sintetica risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione.
Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, ricordiamo che l’art. 25, del Dl. n. 66/14 – pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 e convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n. 143 dello stesso giorno  ha anticipato 31 marzo 2015 il termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13 – per l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle per le quali il termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi anche le Amministrazioni locali di cui al comma 209 dell’art. 1 della Legge n. 244/07.
La norma ha altresì disposto che, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e pena il blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. devono riportare, rispettivamente:
1) il “Codice identificativo di gara” (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10;
2) il “Codice unico di progetto” (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03.
Dunque, le disposizioni contenute nella Circolare n. 18/E del 2014 dovranno essere considerate unitamente alle date di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica previsti per gli Enti Locali (rispettivamente, 6 giugno 2014 per la fatturazione attiva nei confronti di P.A. centrali, 31 marzo 2015 per la fatturazione passiva).
Il Documento, disponibile sul sito www.entilocaliweb.it e che sarà oggetto di specifico approfondimento in uno dei prossimi numeri della Rivista, nella prima parte, interamente dedicata alla fattura elettronica,
ricorda la definizione di fattura elettronica contenuta nell’art. 21, del Dpr. n. 633/72 (“(….) la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. (….) La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”).
Dunque, elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee “non è, di per sé, il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione – bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario”.
Pertanto:
non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo;
possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es. posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge.
Vengono poi forniti chiarimenti circa i requisiti che deve possedere la fattura elettronica ed il fatto che lo stesso art. 21 pone in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dal momento della emissione del documento e per tutto il periodo di conservazione.
Per garantire ciò il fornitore, in base al nuovo art. 21, può utilizzare la tecnologia che preferisce, fornendo alcune esemplificazioni:
i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;
i Sistemi Edi (“Electronic data interchange”) di trasmissione elettronica dei dati;
le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.
Vengono fornite infine indicazioni circa le modalità di invio della fattura elettronica e le modalità di conservazione della stessa, disciplinate quest’ultime dall’art. 39, comma 3, del Dpr. n. 633/72, anch’esso oggetto di modifiche.
La Circolare n. 18/E è completata, come già ricordato, con alcune risposte a quesiti.