Federazioni sportive: non sono “Organismi di diritto pubblico” se non è prevalente il finanziamento pubblico o non è dominante l’influenza pubblica

Anac, con il Comunicato-stampa 31 agosto 2022 pubblicato sul proprio sito, ha fornito informazioni circa la natura privatistica delle Federazioni sportive davanti alla presenza di contributi pubblici.

Come si può leggere dal Comunicato di Anac, “le Federazioni sportive non sono Organismi di diritto pubblico se non risulta prevalente il finanziamento pubblico e se non è dominante l’influenza pubblica, per esempio attraverso il Coni. Pertanto, tali Federazioni non sono sottoposte al ‘Codice degli Appalti’ pubblici nell’utilizzo delle proprie risorse e nell’affidamento di incarichi di appalto o acquisto di beni e di servizi. Si comportano, cioè, come un qualunque Ente di diritto privato”.

Tale Comunicato giunge a seguito di una richiesta di parere della Federazione italiana sport equestri (Fise). Con la Delibera n. 367/2022[1], Anac ha indicato i requisiti che qualificano una Società sportiva o un Ente del Terzo Settore come “Organismo di diritto pubblico” con relativi obblighi di legge. Secondo Anac, se le entrate privatistiche delle quote associative risultano superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi, non si può parlare di “Ente pubblico” e, quindi, l’utilizzo di tali risorse non deve rispondere a norme pubbliche, ma è deliberato in autonomia dalla Federazione come un qualsiasi Ente privato.

È necessario verificare inoltre se vi è influenza pubblica dominante. Nel caso in questione quella del Coni, che però non ha potere di controllo di gestione tale da configurare dominanza pubblica, visto che nomina solo 2 Revisori dei conti.

Pertanto, “le Federazioni sportive e Enti del Terzo Settore che soddisfano tali prerequisiti sono da considerarsi Enti privati. Pertanto, la loro attività di promozione, sviluppo e svolgimento dell’attività sportiva si svolge in ambito di diritto privato, pur avendo la loro azione un carattere di interesse generale e valenza pubblicistica. E le loro decisioni avvengono all’interno di una propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione”.

Endnotes:
  1. Delibera n. 367/2022: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-367-del-27-luglio-2022