Fermo amministrativo: crediti vantati dal privato nei confronti dell’Amministrazione

Nella Sentenza n. 7858 del 18 novembre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il Provvedimento che dispone, ex art. 69, del Rd. n. 2440/1923, il fermo amministrativo dei crediti vantati dal privato nei confronti dell’Amministrazione (stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria e atteso che suo presupposto normativo è, non già la provata esistenza del credito, bensì la mera ragione di credito), può essere adottato anche se nei confronti del privato medesim sia stata unicamente esercitata l’azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio per reati commessi contro l’Amministrazione e che abbiano cagionato un danno patrimoniale alla stessa. Inoltre, i Giudici rilevano che non può considerarsi illegittimo un fermo amministrativo soltanto in quanto emesso dopo una richiesta di rinvio a giudizio e senza un vaglio dell’azione penale da parte di un’Autorità giudicante.

In particolare, la richiesta di rinvio a giudizio è l’atto con cui si esercita l’azione penale, la quale pertanto è già integrata a prescindere dal futuro svolgimento dell’udienza penale e dal suo esito. Dunque, il fermo amministrativo può essere attivato anche all’inizio di un procedimento penale a carico del creditore e in cui l’Amministrazione statale sia parte lesa, il che è legittimamente avvenuto nel caso di specie.