Finanza locale: il Viminale fornisce chiarimenti sulla rendicontazione degli Interventi di manutenzione straordinaria di Strade comunali

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che, per gli interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali, gli Enti beneficiari hanno tempo fino al 29 febbraio 2024 per l’aggiornamento del Sistema di monitoraggio. Inoltre, ha fornito alcune indicazioni operative per la rendicontazione

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 30 gennaio 2024, attraverso il quale informa preliminarmente che, con riferimento al contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle Strade comunali, dei Marciapiedi e dell’Arredo urbano, previsti dall’art. 1, comma 407, Legge n. 234/2021 (annualità 2022-2023), la scadenza del 30 gennaio 2024, indicata nella comunicazione precedentemente trasmessa al fine di aggiornare il Sistema di monitoraggio “Bdap-Mop” con i dati relativi ai singoli Progetti per le annualità 2022 e 2023, non è da ritenersi perentoria. 

Pertanto, gli Enti beneficiari delle risorse per tali annualità, per le casistiche di seguito riportate, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione all’interno della Banca-dati entro e non oltre la data del 29 febbraio 2024. 

Il Comunicato, inoltre, fornisce alcuni chiarimenti operativi.

Nello specifico, i Comuni beneficiari del contributo erano tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori (da intendersi come data di aggiudicazione degli stessi), rispettivamente entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 31 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023. Il Viminale chiarisce che, con riferimento ai “Cup” di Natura 03 “Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)”, laddove sia stata aggiudicata una Gara-lavori entro tali scadenze, il contributo risulta assegnato, ferma restando la necessità di implementare i dati del “Cig” Lavori a sistema.

Qualora entro i medesimi termini, la Stazione appaltante abbia proceduto all’affidamento di beni e servizi destinati alla realizzazione degli investimenti di cui al comma 407, con acquisizione di un “Cig” diverso da quello “Lavori”, il contributo risulta parimenti assegnato, ferma restando la necessità di implementare i dati del “Cig-non lavori” a sistema.

Con riferimento ai “Cup” di Natura 01 “Acquisto di beni” e di Natura 02 “Acquisto o realizzazione di servizi”, laddove sia stata aggiudicata una Gara-lavori entro le suddette scadenze, il contributo risulta assegnato, ferma restando la necessità di aggiornare i dati del “Cig-Lavori” a sistema.

Inoltre, nel caso in cui al “Cup” di Natura 01 ovvero di Natura 02, non sia associato un affidamento lavori (es. acquisizione “Cig forniture”), lo stesso non risulta ammissibile ai fini del contributo e sarà pertanto revocato.

Infine, il Ministero fa presente che, laddove il Comune beneficiario del contributo per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 1, comma 407 e seguenti, non ricada in una delle fattispecie sopra indicate, lo stesso sarà revocato.