Finanza locale: il Viminale fornisce indicazioni sulla rendicontazione dei proventi relativi alle violazioni del “Codice della Strada”

Con la Circolare Dait n. 25 del 3 marzo 2023, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha fornito le Istruzioni operative relative alla “Rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni”, per l’anno 2022.

Come rammentato dalla Circolare, l’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992, prevede l’obbligo per ciascun Ente Locale (Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane) di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del “Codice della Strada” dell’esercizio precedente. 

Si riportano di seguito le indicazioni fornite dalla Circolare.

  • gli Enti devono trasmettere la Certificazione, a partire dal 15 marzo 2023, entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023. Sul sito internet della Direzione centrale per la Finanza locale, nell’area riservata del Sistema “Certificazioni Enti Locali” (“Area certificati – Tbel, altri certificati”) accessibile all’indirizzo “https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify[1]”, è stata aggiunta una Sezione dedicata alla gestione applicativa della Certificazione in argomento; 
  • una volta completato l’inserimento dei dati, gli Enti accederanno ad un’ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio finanziario e successivamente caricato sulla Piattaforma “Tbel”. Coloro che sono tenuti a sottoscrivere digitalmente la Certificazione devono aver preventivamente censito la propria figura attraverso l’indicazione del Codice fiscale nella Sezione “Configurazione Ente” della “Area certificati – Tbel altri certificati” del sito web della Finanza locale. Qualora la figura risulti già censita occorre verificare che la stessa sia associata alla medesima figura tenuta a sottoscrivere la Certificazione in esame;
  • dopo l’invio della Certificazione, l’Ente dovrà accertare il buon fine dell’invio. Dunque, occorre verificare che il Sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’Ente a mezzo Pec la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il Sistema trasmette in modo automatico, in genere entro 15/20 minuti dall’invio della Certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione. È comunque facoltà degli Enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova Certificazione, dopo aver annullato quella precedente, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023. 

Il Viminale inoltre, per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2022 rimanda, in via generale, a quanto già disposto per le precedenti annualità con circolari Fl. n. 14[2] del 9 luglio 2020 e Fl. n. 21[3] del 20 aprile 2021. 

La Circolare ricorda anche l’obbligo per ciascun Ente Locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni dalla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e al Ministero dell’Interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’Interno, entro 60 giorni dalla ricezione, pubblica in apposita Sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute.  Infine, è ribadito l’obbligo di Certificazione anche nel caso di proventi zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione;  nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di Comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali Comuni viene resa la rendicontazione. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra Comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Nel caso che l’Unione non svolga il Servizio di Polizia locale in forma associata per tutti i Comuni aderenti dovrà comunicarlo accedendo alla procedura informatica e indicando comunque gli Enti associati che dovranno rendicontare ciascuno per la propria quota parte. 

Endnotes:
  1. https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
  2. Fl. n. 14: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-9-luglio-2020
  3. Fl. n. 21: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n-21-del-20-aprile-202