Firma digitale dei documenti: equivale alla firma autografa e non può comportare l’esclusione dalla gara

Nella Delibera n. 276 del 3 aprile 2019 dell’Anac, la questione controversa riguarda una Società che sostiene di essere stata illegittimamente esclusa da una procedura per l’affidamento di un appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento di edifici scolastici. In particolare, la Società in questione è stata esclusa per non aver rispettato le disposizioni del disciplinare di gara, che prevedeva che i documenti di gara fossero debitamente sottoscritti e timbrati su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i. Tuttavia, la Società sostiene di aver inviato il documento in forma di file in formato “pdf” sottoscritto digitalmente, quindi da ritenersi equivalente alla firma autografa.

L’Anac rileva che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e che la sottoscrizione del relativo filep7m”, regolarmente effettuata secondo lo standardCades”, è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.

Inoltre, la procedura in oggetto è stata svolta sulla Piattaforma telematica “Mepa” di Consip e quindi, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Dlgs. n. 82/2005, l’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Quindi, in conclusione, l’esclusione dalla procedura in questione è illegittima.