Corte dei conti Liguria, Delibera n. 5 del 15 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che la funzione del “Fcde” è quella di prevedere un accantonamento di carattere prudenziale, a garanzia degli equilibri di bilancio, volto a sterilizzare una quota di risorse di cui non è sufficientemente certa l’esazione al fine di impedire che vengano utilizzate per finanziare nuova spesa. Proprio in quest’ottica, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, al paragrafo 3.3, dispone che, fino a quando il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.