“Fondo per le risorse decentrate”: qual è la disciplina contabile della spesa per il personale ove non venga costituito?

Nella Delibera n. 57 del 23 marzo 2018 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere sulla disciplina contabile della spesa per il personale in caso di mancata costituzione del “Fondo per le risorse decentrate” nell’anno di riferimento. La Sezione pone in evidenza l’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, il quale sancisce che, in caso di mancata costituzione del “Fondo” nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del “Fondo” obbligatoriamente prevista dalla Contrattazione collettiva nazionale.

La disciplina contabile quindi distingue l’ipotesi di mancata costituzione del “Fondo” da quella in cui il “Fondo” sia stato costituito ma il Contratto non sia stato sottoscritto nell’esercizio finanziario di riferimento. Nel primo caso, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla quota obbligatoriamente prevista dalla Contrattazione collettiva nazionale. Nel secondo caso invece, nelle more della sottoscrizione della Contrattazione integrativa, sulla base della formale Delibera di costituzione del “Fondo”, le risorse destinate al suo finanziamento risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l’intero importo del “Fondo”, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale anche nel corso dell’esercizio provvisorio.

Inoltre, la Sezione puntualizza come la gestione delle risorse destinate alla Contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso 3 fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del “Fondo”, l’individuazione delle modalità di ripartizione del “Fondo” mediante Contratto decentrato. Ne consegue che “la costituzione del ‘Fondo’ deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza e che ‘ogni ritardo sulla tempistica richiamata determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziate con ripercussioni negative sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi’.”

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