Fondo per la progettazione e l’innovazione: come cambia alla luce del “Decreto P.A.”

Il rendimento del personale deve essere valutato ai fini della corresponsione degli incentivi alla progettazione degli Enti pubblici.

Il Dl. n. 90/14, convertito nella Legge n. 114/14, stabilisce infatti l’obbligo di regolamentare criteri e modalità di erogazione e decurtazione dei compensi aggiuntivi ai dipendenti degli Enti Locali.

Vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del “Codice dei contratti pubblici” relativi a lavori servizi e forniture, di cui al Dlgs. n. 163/06 e successive modificazioni.

L’art. 13-bis, introdotto in questa sede, innova completamente la disciplina dei Fondi per la progettazione e l’innovazione. L’incentivo, che non può superare il 2% degli importi posti a base di gara, di un’opera o di un lavoro, deve essere erogato secondo modalità e criteri da definire con Regolamento interno.

L’80% delle risorse finanziarie a disposizione per ciascuna opera o lavoro è ripartito secondo i principi stabiliti in sede di Contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigenziale, mentre il restante 20% è destinato all’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti innovativi, di implementazione delle banche-dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e accrescimento dell’efficienza interna e dei servizi ai cittadini.

Gli importi, da stanziare al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, debbono essere ripartiti fra il Responsabile del procedimento, i Progettisti, i Responsabili del “Piano della sicurezza”, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il Regolamento dovrà tenere conto delle effettive responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta e dovrà disciplinare criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie a fronte di eventuali incrementi dei tempi o costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto.

Con il Regolamento si dovrà provvedere a disciplinare, in particolare:

– i criteri di riparto delle risorse del Fondo, tenendo conto degli elementi di cui sopra;

– i criteri e le modalità per la eventuale riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto;

– le modalità e i tempi di erogazione.

Le quote dell’incentivo che non possono essere erogate al personale in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all’esterno costituiscono economie.

Seguendo l’orientamento della consolidata giurisprudenza contabile, viene inoltre stabilito che l’incentivo non può essere corrisposto per la progettazione delle attività manutentive.

Le somme complessivamente corrisposte nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

di Anna Guiducci

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