“Fondo per la progettazione e l’innovazione”: il parere della Corte Lombardia sulla disciplina applicativa

Nella Delibera n. 111 del 13 aprile 2016 della Corte dei conti Lombardia, il parere in esame riguarda l’interpretazione della disciplina del “Fondo per la progettazione e l’innovazione”, previsto dall’art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Dlgs. n. 163/06. In particolare, ai fini della determinazione della quota destinata ai dipendenti interni, in relazione alla complessità dell’opera, lo schema di Regolamento predisposto dall’Amministrazione comunale distingue fra “progetti riguardanti nuove opere” (ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti, manutenzione straordinaria composta) e progetti di sola manutenzione ordinaria.

Nello specifico, alla luce della vigente formulazione dell’art. 93, comma 7-ter (che sembra escludere tout court le attività manutentive), vengono chiesti i seguenti quesiti:

  • se i progetti riguardanti la “manutenzione straordinaria composta” ed la “manutenzione ordinaria” vanno inquadrati all’interno della nozione di “attività manutentive”, per le quali opera ex lege l’esclusione dalla ripartizione del “Fondo per la progettazione e l’innovazione”;
  • se invece, ai fini della ripartizione del predetto “Fondo”, andrebbero escluse solo quelle procedure che, di norma, non richiedono alcuna attività di progettazione, ossia quelle prestazioni semplici ed uniformi che non richiedono la produzione di elaborati progettuali, come, per esempio, i cottimi fiduciari indicati all’art. 173 del Dpr. n. 207/10.

La Sezione afferma che la corretta interpretazione dell’art. 93, comma 7-ter, del Dlgs. n. 163/06, alla luce delle disposizioni recate dal Dl. n. 90/14 e dei criteri individuati dalla Legge n. 11/16, è nel senso dell’esclusione dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.