“Fondo risorse decentrate 2015”: deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma delle riduzioni operate tra 2011 e 2014

Nella Delibera n. 171 del 21 dicembre 2017 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10 per la costituzione del “Fondo per le risorse decentrate” per l’anno 2015.

La Sezione rileva che il Legislatore, per l’anno 2015, ha previsto il consolidamento delle decurtazioni apportate nell’intero periodo di riferimento (2011-2014) in senso unitario, senza distinzione tra la quota variabile e quella fissa del fondo destinato alle risorse individuate dalla contrattazione decentrata. Pertanto, per l’anno 2015 appare fuorviante interrogarsi su quale debba essere la riduzione da applicarsi al “Fondo per le risorse decentrate” – ossia la “prima riduzione” finalizzata ad allineare il tetto del Fondo al “corrispondente importo dell’anno 2010” e/o la “seconda riduzione” determinata automaticamente “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio” – poiché, l’ammontare di entrambe le due riduzioni per il periodo 2011-2014 costituisce il nuovo limite imposto al “Fondo per le risorse decentrate” per il 2015. Quindi, il “Fondo per le risorse decentrate” per il 2015 deve essere costituito con una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate nel periodo 2011-2014.