“Fondo salario accessorio”: fuori dal tetto i compensi riconosciuti per la partecipazione a Collegi arbitrali o come Collaudatore

Nella Delibera n. 1 del 5 gennaio 2018 della Corte dei conti Veneto, un Comune ha chiesto un parere in merito all’assoggettabilità al tetto del “Fondo per il salario accessorio” delle somme riconosciute ai dipendenti pubblici ex art. 61, comma 9, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08. L’art. 61 citato ha previsto, al comma 9, che il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico in qualità di Componente o di Segretario di Collegio arbitrale, o come Collaudatore in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, vada riversato al Comune di provenienza che ne ha autorizzato l’incarico.

Le Amministrazioni di provenienza del personale incaricato devono quindi destinare tali somme al finanziamento del “Fondo per il trattamento economico accessorio”, e le stesse possono essere utilizzate secondo le modalità stabilite in sede contrattuale. In base a quanto sopra, la Sezione rileva che le somme così riversate al Comune di provenienza che autorizza l’incarico, destinate al finanziamento del “Fondo per il trattamento economico accessorio” delle Amministrazioni di provenienza del personale incaricato, non rientrano tra le somme soggette al limite del trattamento accessorio dell’Ente.