Nella Delibera n. 4 dell’8 febbraio 2018 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17, in particolare, nella parte in cui ha previsto l’abrogazione dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, secondo cui, “… a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 è abrogato”. La norma attualmente vigente pertanto non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l’automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile.
Il successivo periodo dell’art. 23 mantiene tuttavia l’obbligo di automatica diminuzione del “Fondo”, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, solo con riferimento agli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno del 2015, fornendo peraltro anche un criterio generale di commisurazione, laddove per questi casi si dispone che “ … l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016” .
Pertanto, in via ordinaria gli Enti Locali dal 2017 non devono più operare decurtazioni in ragione della riduzione di personale, mantenendosi fermo l’intero importo dell’anno 2016.