Fondo salario accessorio: il regime delle entrate da “sponsorizzazione”

Nella Delibera n. 105 del 18 luglio 2018 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dai limiti di finanza pubblica posti ai fondi per la contrattazione integrativa del personale (attualmente previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17) le entrate da “sponsorizzazioni”, di cui all’art. 43 della Legge n. 449/97 inserite tra le risorse variabili dei suddetti fondi.

La Sezione afferma che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 449/97 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle Amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti (Corte dei conti, Sezioni Riunite, Delibera n. 7/11; Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Delibere nn. 21/14, 26/14, 20/17, 23/17). In queste ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle ulteriori spese che l’amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell’iniziativa di sponsorizzazione), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del Contratto collettivo nazionale ex art. 67, comma 3, lett. a), Ccnl. Funzioni locali 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano altresì gli ulteriori requisiti prescritti dalle Deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti ossia:

  • incentivino l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza;
  • siano volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il coinvolgimento in attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.