Fornitura di energia elettrica alle Rsa: ribadito che l’aliquota Iva è al 22% se l’attività svolta dal gestore è rilevante Iva (anche se esente)

Fornitura di energia elettrica alle Rsa: ribadito che l’aliquota Iva è al 22% se l’attività svolta dal gestore è rilevante Iva (anche se esente)

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017 è ritornata sulla corretta interpretazione del n. 103) della Tabella A, Parte III, del Dpr. n. 633/72, norma che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% per i contratti di somministrazione di energia elettrica “per uso domestico”.

Nella fattispecie in esame la Società istante ha stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica con alcune fondazioni, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali a fronte del pagamento di corrispettivi da parte degli ospiti, operando in regime di accreditamento e convenzionamento presso la Regione o altri Enti Locali.

La Società ha richiamato in primo luogo la nota Circolare Entrate n. 82/E del 1999, in cui è stato espressamente chiarito da un parte che l’uso domestico si ravvisa nei casi in cui l’energia elettrica sia impiegata non solo nelle abitazioni a carattere familiare ma anche in analoghe strutture a carattere collettivo, quali caserme, scuole, asili, case di riposo, ecc., ma anche che i gestori di tali strutture non devono svolgere attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell’Iva, anche se in regime di esenzione.

A parere della Società, operando le Onlus, perseguendo le Onlus esclusivamente finalità di solidarietà senza fini di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del Dlgs. n. 460/97, l’aliquota Iva del 22% non dovrebbe applicarsi sebbene l’attività svolta sia rilevante Iva in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, n. 21), Dpr. n. 633/72, anche perché l’applicazione di tale aliquota comporterebbe per il gestore della struttura un aumento dei costi di gestione della Rsa, non potendosi portare in detrazione l’imposta, con un inevitabile aumento delle rette a carico dell’utenza.

L’Agenzia delle Entrate, nel richiamare anch’essa la propria Circolare n. 82/E del 1999, ha ribadito che il riferimento alcosiddetto ”uso domestico” limita l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alle sole ipotesi di impiego dell’energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità per fini propri e, comunque, non per lo svolgimento di attività che prevedono corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso di specie ha osservato in primo luogo che le residenze sanitarie assistenziali, al pari delle case di riposo, soddisfano il requisito della residenzialità in quanto, ai sensi dell’art. 1 del Dpcm. 22 dicembre 1989, si definiscono quali strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti, differenziandosi di fatto dalle case di riposo in quanto queste ultime si rivolgono, invece, ad anziani almeno parzialmente autosufficienti.

Relativamente alla rilevanza Iva del servizio, ha richiamato l’art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/72, secondo il quale sono esenti Iva, tra le altre, le prestazioni proprie delle Case di riposo, ribadendo, in linea con l’orientamento espresso nella citata Circolare n. 82/E del 1999, che anche le Onlus non possono fruire dell’aliquota agevolata del 10% sui contratti di somministrazione di energia elettrica prevista “per uso domestico” ai sensi del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72.

Per completezza, l’Agenzia ha altresì ricordato che la suddetta Circolare rispetta i principi comunitari dell’Iva secondo i quali le disposizioni agevolative, quali quelle che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, devono necessariamente essere interpretate in modo restrittivo dagli Stati membri.

di Francesco Vegni


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