by Redazione | 27/02/2019 13:08
Nei giorni scorsi la Commissione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale due Faq (la n. 32 e la n. 33 del 21 febbraio 2019) Arconet con le quali si intende dare indicazioni operative in merito a due adempimenti operativi che prendono le mosse dalla Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”).
Va ricordato infatti che i commi 909 e 910 della citata Legge n. 145/2018 disciplinano le modalità con cui le economie sui lavori pubblici concorrono alla determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”), demandando ad un Decreto interministeriale, proposto dalla Commissione Arconet, che va a sostituire il Paragrafo 5.4 del Principio applicato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, concernente la contabilità finanziaria, che disciplina la costituzione ed il funzionamento del “Fondo pluriennale vincolato”.
Essendo in ritardo la pubblicazione del Decreto, la Commissione con la prima Faq ha voluto precisare che le nuove disposizioni sul “Fondo pluriennale vincolato” che verranno inserite nel Principio contabile dopo la pubblicazione del documento emanato di concerto tra Mef-RgS, Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, effettuato nel corso del 2019, se deliberato successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni contabili.
Giova ricordare che le suddette modifiche sono state introdotte affinché il Principio contabile recepisse le novità normative introdotte dal “Codice dei Contratti pubblici” (Dl. n. 50/2016) che prevede, per la realizzazione delle opere pubbliche, 3 diversi livelli di progettazione: lo studio di fattibilità tecnica ed economica, che consente all’Ente di inserire nel Piano triennale ed annuale dei lavori pubblici i lavori di importo superiore ad Euro 1.000.000, la progettazione definitiva e quella esecutiva. A tale riguardo, si fa presente che il Principio contabile emendato consentirà, per quanto riguarda le spese relative al livello minimo di progettazione non ancora impegnate, di mantenerle nel “Fondo pluriennale vincolato” a rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dell’incarico di progettazione.
Il Decreto chiarisce che si può parlare di affidamento dell’incarico nei seguenti casi:
Per quanto riguarda invece la conservazione nel “Fondo pluriennale vincolato” delle spese di investimento non ancora impegnate, il Decreto in corso di pubblicazione richiede che a rendiconto si verifichino contemporaneamente le prime 2 condizioni ed una delle successive:
La seconda Faq invece tiene conto dei commi 819-821 della “Legge di bilancio 2019” che, recependo le recenti Sentenze della Corte Costituzionale, modificano le norme di finanza pubblica e dispongono che, a partire dal 2019, gli Enti Locali (per le Regioni dal 2021) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato non negativo della gestione di competenza. Il riscontro del rispetto del risultato è desumibile dal Prospetto “verifica degli equilibri” allegato al rendiconto della gestione e previsto tra i documenti dell’Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/2011. A tale proposito, si ricorda che la Commissione Arconet sta valutando la possibilità di modificare lo schema della verifica degli equilibri 2019.
Nella seconda parte della Faq, infine, si chiarisce che, nonostante non siano state abrogate le disposizioni normative previste dalla Legge n. 243/2012 sul “Pareggio di bilancio”, tra gli Allegati da inviare alla “Bdap” per il bilancio di previsione 2019-2021, non sarà necessario compilare il “Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
di Luciano Fazzi
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