“Fpv”: con la Faq n. 32 la Commissione Arconet chiarisce che le nuove regole si applicano già dal riaccertamento ordinario 2018

Nei giorni scorsi la Commissione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale due Faq (la n. 32 e la n. 33 del 21 febbraio 2019) Arconet con le quali si intende dare indicazioni operative in merito a due adempimenti operativi che prendono le mosse dalla Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”).

Va ricordato infatti che i commi 909 e 910 della citata Legge n. 145/2018 disciplinano le modalità con cui le economie sui lavori pubblici concorrono alla determinazione del “Fondo pluriennale vincolato” (“Fpv”), demandando ad un Decreto interministeriale, proposto dalla Commissione Arconet, che va a sostituire il Paragrafo 5.4 del Principio applicato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, concernente la contabilità finanziaria, che disciplina la costituzione ed il funzionamento del “Fondo pluriennale vincolato”.

Essendo in ritardo la pubblicazione del Decreto, la Commissione con la prima Faq ha voluto precisare che le nuove disposizioni sul “Fondo pluriennale vincolato” che verranno inserite nel Principio contabile dopo la pubblicazione del documento emanato di concerto tra Mef-RgS, Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, effettuato nel corso del 2019, se deliberato successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni contabili.

Giova ricordare che le suddette modifiche sono state introdotte affinché il Principio contabile recepisse le novità normative introdotte dal “Codice dei Contratti pubblici” (Dl. n. 50/2016) che prevede, per la realizzazione delle opere pubbliche, 3 diversi livelli di progettazione: lo studio di fattibilità tecnica ed economica, che consente all’Ente di inserire nel Piano triennale ed annuale dei lavori pubblici i lavori di importo superiore ad Euro 1.000.000, la progettazione definitiva e quella esecutiva. A tale riguardo, si fa presente che il Principio contabile emendato consentirà, per quanto riguarda le spese relative al livello minimo di progettazione non ancora impegnate, di mantenerle nel “Fondo pluriennale vincolato” a rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dell’incarico di progettazione.

Il Decreto chiarisce che si può parlare di affidamento dell’incarico nei seguenti casi:

  1. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
  2. la pubblicazione di un avviso di pre-informazione che soddisfi le condizioni di cui all’art. 70, commi 2 e 3, del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’art. 75 dello stesso Dlgs. n. 50/2016;
  3. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall’art. 63 del Dlgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda invece la conservazione nel “Fondo pluriennale vincolato” delle spese di investimento non ancora impegnate, il Decreto in corso di pubblicazione richiede che a rendiconto si verifichino contemporaneamente le prime 2 condizioni ed una delle successive:

  1. sono state accertate le entrate che costituiscono la copertura per l’intero investimento;
  2. la spesa di investimento cui il “Fondo pluriennale vincolato” si riferisce sia inserita nel “Programma triennale dei lavori pubblici” (tale condizione non vale per i lavori di importo compreso tra Euro 40.000 ed Euro 100.000);
  3. siano impegnate, anche parzialmente, alcune spese del quadro economico dell’opera, come quelle per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni d’urgenza, bonifica di aree, abbattimento di strutture preesistenti, la viabilità per l’accesso al cantiere, allacciamento ai servizi pubblici, ed altre spese indispensabili per l’esecuzione dell’intervento;
  4. in assenza di impegni di cui al precedente punto, si è provveduto ad attivare le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo;
  5. entro l’esercizio successivo a quello di validazione del progetto, sono state formalmente attivate le procedure di gara.

La seconda Faq invece tiene conto dei commi 819-821 della “Legge di bilancio 2019” che, recependo le recenti Sentenze della Corte Costituzionale, modificano le norme di finanza pubblica e dispongono che, a partire dal 2019, gli Enti Locali (per le Regioni dal 2021) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato non negativo della gestione di competenza. Il riscontro del rispetto del risultato è desumibile dal Prospetto “verifica degli equilibri” allegato al rendiconto della gestione e previsto tra i documenti dell’Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/2011. A tale proposito, si ricorda che la Commissione Arconet sta valutando la possibilità di modificare lo schema della verifica degli equilibri 2019.

Nella seconda parte della Faq, infine, si chiarisce che, nonostante non siano state abrogate le disposizioni normative previste dalla Legge n. 243/2012 sul “Pareggio di bilancio”, tra gli Allegati da inviare alla “Bdap” per il bilancio di previsione 2019-2021, non sarà necessario compilare il “Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.

di Luciano Fazzi