Nella Sentenza n. 840 del 12 giugno 2018 del Tar Toscana, due Imprese hanno partecipato ad una gara telematica avviata da un Comune nell’ottobre del 2016 per l’affidamento in concessione triennale del “Servizio di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse da sinistri stradali sul territorio comunale”. In particolare, la questione controversa in esame riguarda la legittimità della partecipazione ad una gara pubblica con modello organizzativo articolato in una struttura centrale e in una struttura periferica.
I Giudici toscani affermano che è legittima la partecipazione alla gara di un concorrente che si avvale di un modello organizzativo articolato in una struttura centrale, a sua volta suddivisa in “direzione generale” e “centrale operativa”, e in una struttura periferica. Mentre la struttura centrale fa direttamente capo alla concorrente, la struttura periferica viene affidata a Società e Imprese esterne, dislocate sul territorio di riferimento e deputate alla materiale esecuzione degli interventi su segnalazione della centrale operativa. I rapporti fra la struttura centrale e le strutture periferiche sono regolati da un contratto atipico di governance in forza del quale i Centri logistici operativi si obbligano dietro corrispettivo a eseguire le prestazioni oggetto del Servizio affidato dal Comune.