Gara richiedente una qualificazione diversa: Principio di rotazione inapplicabile

Nella Sentenza n. 1380 del 4 giugno 2019 del Tar Sicilia, i Giudici si esprimono sull’inapplicabilità del Principio di rotazione in caso di gara richiedente una diversa qualificazione. Per prima cosa, i Giudici chiariscono che il Principio di rotazione delle Imprese non è applicabile nel caso in cui l’operatore economico sia stato invitato a differenti gare per le quali era richiesta una diversa qualificazione. Poi, i Giudici precisano che qualora l’Amministrazione abbia individuato gli operatori economici idonei a partecipare ad una procedura negoziata e, pertanto, invitati a partecipare alla stessa, non può negarsi ad un operatore economico non invitato, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta. Salvo il potere dell’Amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell’offerta o degli stessi requisiti di partecipazione ovvero perché l’offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e celerità. Una simile interpretazione è conforme, non solo e non tanto al Principio del favor partecipationis, costituendo piuttosto puntuale applicazione dell’altro fondamentale Principio di concorrenza cui devono essere ispirate le procedure ad evidenza pubblica e rappresentando contemporaneamente anche un ragionevole argine, sia pur indiretto e meramente eventuale, al potere discrezionale dell’Amministrazione appaltante di scelta dei contraenti.