Nella Sentenza n. 777 del 12 agosto 2016 del Tar Emilia Romagna, una Società “in house” ha indetto una gara avente ad oggetto l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per i lavori di restauro conservativo e miglioramento sismico di una porzione del Palazzo comunale. Nello specifico, i Giudici rilevano che è preclusa la partecipazione alle gare di affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura nei confronti di chi, in ragione di attività precedentemente svolte, si trovi in una posizione di vantaggio nei confronti degli altri operatori del mercato, tale da determinare, indipendentemente dal concretizzarsi del vantaggio, una violazione della par condicio. Il principio trova una sua concreta attuazione nell’art. 90, comma 8, del Dlgs n. 163/06, che vieta l’affidamento di lavori agli affidatari degli incarichi di progettazione o ai loro collaboratori e dipendenti, con la precisazione, inserita al comma 8-bis dalla Legge n. 161/14, che tale divieto non opera ove detti soggetti dimostrino che “l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”. La norma vuole evitare una commistione tra il soggetto che effettua la progettazione di un’opera e colui che gli darà materiale esecuzione, anche perché potrebbe essere necessario che il Progettista esegua anche compiti di ausilio della stazione appaltante, quale la direzione lavori. Peraltro, trattandosi di una norma limitativa della libertà economica, non è possibile interpretarla estensivamente o per analogia.