Gare per lavori: vanno specificati i costi interni per la sicurezza, pena l’esclusione

Nella Sentenza n. 700 del 4 maggio 2015 del Tar Toscana, Sezione Seconda, i Giudici osservano che l’art. 86, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06 prevede che, “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
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