In attesa dell’emanazione della nuova “Banca dati nazionale degli operatori economici” per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le stazioni appaltanti devono continuare a fare riferimento all’attuale Sistema “Avcpass” e a quanto sancito dalla Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.
A chiarirlo, con il Comunicato del Presidente 4 maggio 2016, pubblicato il 12 maggio 2016, è l’Anac.
Come ricordato nel Pronunciamento dell’Autorità, l’art. 81, commi 1 e 2, del nuovo “Codice degli appalti” di cui al Dlgs. n. 50/16 ha stabilito che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la “Banca dati” centralizzata gestita dal Mit, denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”. Prima che ciò sia possibile però, il citato Dicastero – sentite Anac e Agid – dovrà individuare con proprio Decreto “i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella ‘Banca-dati’, i documenti diversi da quelli per i quali prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati […] le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con Anac, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’Anac, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’Anac dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’art. 216, comma 13”.
In attesa del definitivo superamento dell’attuale Sistema “Avcpass”, resta fermo però il suo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Analogamente, sono da ritenersi tuttora valide le indicazioni contenute nella citata Deliberazione n. 157/2016 con la quale l’Anac aveva fornito nuove indicazioni sul suo funzionamento.
Il Presidente dell’Authority ha infine specificato che la disposizione di cui all’art. 133 del nuovo “Codice”, che richiama l’art. 81 tra le norme applicabili ai settori speciali, fa ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo Sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema “Avcpass”.




