Gestione dei parcometri: occupazione del suolo pubblico

Nell’Ordinanza n. 13185 del 16 maggio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che la gestione delle soste degli autoveicoli tramite parcometro implica l’occupazione di suolo pubblico e quindi la debenza della Tarsu. In sostanza, la Società che gestisce un Parcheggio a pagamento per conto del Comune è tenuta a versare la Tarsu. In particolare, la Suprema Corte rileva che l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, stabilisce che la Tarsu è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Dunque, presupposto della Tarsu è la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di Convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993.
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