Gestione economale e tipologia di spese correttamente sostenibili

Nella Sentenza n. 192 dell’11 giugno 2021 della Corte dei conti Calabria, con la relazione di irregolarità il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio il conto giudiziale, reso dall’Agente contabile, Economo del Comune in questione, per l’esercizio finanziario 2017, per una serie di irregolarità. La Sezione rileva che, poiché le gestioni economali hanno ad oggetto spese di modesta entità, richieste all’Economo per esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli Uffici, l’Economo stesso, prima di emettere ciascun buono economale ed azionare così la procedura di spesa, deve valutare se la richiesta ricevuta sia proporzionatamente e dettagliatamente circostanziata, nonché se rientri nel novero delle spese effettuabili nell’ambito della propria gestione. In caso contrario, non potrà costituire valida esimente la successiva approvazione delle spese da parte dell’Amministrazione. Ai fini dell’addebito delle spese irregolari all’Economo, occorre verificare di volta in volta se siano o meno ascrivibili ai fini istituzionali dell’Ente. L’inerenza delle spese obbligatorie ai fini istituzionali dell’Ente è in re ipsa. Invece, nel caso di spese di carattere discrezionale, la riconducibilità ai fini istituzionali deve essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’organo che aveva disposto l’effettuazione della spesa. Dev’essere dichiarata l’irregolarità della gestione contabile, senza addebito, quando le spese in contestazione, seppur effettuate secondo una procedura irregolare, rientrano tutte nei fini istituzionali dell’Ente.