Corte dei conti Marche, Sentenza n. 29 del 20 febbraio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione rileva che sul piano contabile, mentre l’ordinario procedimento di spesa inizia con l’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest’ultima relativamente agli Enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; invece, negli enti pubblici a contabilità economica si fa riferimento al cd. budget), la procedura di spesa economale inizia invece con un pagamento disposto direttamente dall’Agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio, budget per gli Enti con contabilità economica), che viene poi “ratificato” dal Responsabile del Servizio finanziario, con l’imputazione al bilancio e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.
La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per cui erano state disposte le anticipazioni.