L’Inps, con la Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, ha definito le aliquote contributive e di computo per l’anno 2020 per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
L’aliquota base è pari al 33%, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della Legge n. 92/2012.
Sono inoltre in vigore le seguenti aliquote pari a:
- 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- 0,22%, disposta dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della Legge n. 296/2006;
- 0,51%, disposta dalla Legge n. 81/2017, illustrato nella Circolare n. 122/2017.
Professionisti
L’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di Partita Iva, iscritti alla “Gestione separata” e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/2007, è stabilita in misura pari al 25%.
Non sono intervenute modifiche legislative in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, art. unico, della Legge n. 296/2006 (vedasi Messaggio n. 27090/2007).
Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2020, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate che per i professionisti, così come disposto dall’art. 1, comma 491, della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), che ha modificato quanto già previsto in base al combinato dell’art. 2, comma 57, della Legge n. 92/2012, e dell’art. 46-bis, comma 1, lett. g), del Dl. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012.
Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla “Gestione separata” per l’anno 2020 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23%(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72%(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72%(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella “Gestione separata”, l’Inps rinvia alla Circolare n. 7/2007.
Ripartizione dell’onere contributivo
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’Inps ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’Azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello “F24” telematico per i datori privati e il Modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – l’Inps rinvia a quanto illustrato nella Circolare n. 23/2013 e nel Messaggio n. 8460/2013.
Professionisti
Per quanto concerne i Professionisti iscritti alla “Gestione separata”, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite Modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020
L’art. 51 del Dpr. n. 917/1986, dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. “Principio di cassa allargato”).
Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 342/2000, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2019.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2020 l’Inps rinvia a quanto già precisato nella Circolare n. 10/2002.
Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 è pari a Euro 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla “Gestione separata” fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 è pari a Euro 15.953,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di Euro 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– Euro 4.103,11 (di cui Euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
– Euro 5.379,35 (di cui Euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– Euro 5.460,71 (di cui Euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
Euro 15.953,00 | 24% | Euro 3.828,72 |
Euro 15.953,00 | 25,72% | Euro 4.103,11 (IVS Euro 3.988,25) |
Euro 15.953,00 | 33,72% | Euro 5.379,35 (IVS Euro 5.264,52) |
Euro 15.953,00 | 34,23% | Euro 5.460,71 (IVS Euro 5.264,52) |