“Gestione separata Inps”: rese note le aliquote contributive per l’anno 2023 per tutti le tipologie di iscritti ed i valori del massimale e minimale

L’Inps, con la Circolare n. 12 del 1° febbraio 2022, ha reso note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Rinviando nel dettaglio alla lettura della Circolare, si riporta di seguito una sintesi delle aliquote dovute per la contribuzione alla “Gestione separata” per l’anno 2023:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 35,03%* (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72%** (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,23%*** (25,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
* Comprese le co.co.co., per le quali non è prevista l’ISCRO dello 0,51%
** Compresi i prestatori di lavoro autonomo occasionale “sopra soglia” Euro 5.000, per i quali non è prevista la Dis-Coll dell’1,31% e l’ISCRO dello 0,51%
*** Per i Professionisti iscritti alla “Gestione separata Inps”, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiuntiva, rispettivamente, dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023, a titolo di ISCRO.
In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella “Gestione separata”, l’Inps rinvia alla propria Circolare n. 7/2007.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura, rispettivamente, di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello “F24” telematico per i datori privati e il Modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche si rimanda alla Circolare n. 23/2013 e al Messaggio n. 8460/2013.
Professionisti
Per quanto concerne i Professionisti iscritti alla “Gestione separata”, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite Modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle Imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023).
Inoltre, l’acconto per l’anno di imposta 2023 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2023.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023
L’art. 51 del Tuir dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 342/2000, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2022.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2023, si rinvia a quanto già precisato nella Circolare n. 10/2002.
Massimale e Minimale
Per l’anno 2023 il Massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, è pari a Euro 113.520,00. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla “Gestione separata” fino al raggiungimento del citato massimale. Per l’anno 2023 il Minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, è pari a Euro 17.504,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di Euro 4.200,96; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: – Euro 4.591,30 (di cui Euro 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%; – Euro 5.902,35 (di cui Euro 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%; – Euro 6.131,65 (di cui Euro 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
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