Nella Sentenza n. 693 del 12 dicembre 2018 del Tar Molise, i Giudici chiariscono che appartiene al Giudice ordinario la cognizione della controversia instaurata per ottenere gli importi dovuti o per contrastare la Pubblica Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi imposti dalla legge o dagli atti concessivi del contributo. Anche quando, all’origine del rapporto di finanziamento, sia intercorsa a regolare il rapporto stesso una Convenzione tra 2 Enti pubblici (l’erogatore e il beneficiario) quale atto consensuale, che tuttavia non è da ritenersi inquadrabile tra gli accordi ex art. 15 della Legge n. 241/1990. I Giudici specificano che all’origine dell’erogazione di un finanziamento pubblico concesso ad un Ente pubblico (Comune) con provvedimento unilaterale dell’Ente erogatore (Regione) non vi è un accordo sostitutivo di procedimento o di provvedimento tra le Amministrazioni pubbliche inquadrabile nello schema dell’accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990, non potendo essere considerata tale la Convenzione di finanziamento pubblico, atto consensuale accessorio alla concessione del finanziamento, essendo invero detta concessione disposta, non con l’accordo tra gli Enti, bensì con la Deliberazione regionale unilaterale. Pertanto, non sussiste alcuna ragione di riconducibilità dell’ipotesi in esame a fattispecie rientrante nella previsione dell’art. 133, comma 1, lett. a), del Cpa, per la quale devono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto la formazione, la conclusione e l’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo, per la dirimente considerazione che il fatto genetico del diritto azionato non si radica in un atto pattizio tra gli Enti pubblici, integrante un’ipotesi di azione amministrativa per accordi, bensì in un atto unilaterale dell’Amministrazione regionale. Ne consegue che per i Giudici risulta confermabile, anche nel caso di specie, il tradizionale metodo di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti contributi e sovvenzioni pubbliche, da attuarsi sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.