Giurisdizione del Giudice ordinario: sussiste dalla sottoscrizione dell’atto negoziale

Nella Sentenza n. 2537 del 9 ottobre 2020 del Tar Sicilia, i Giudici affermano che le controversie relative ad un qualsiasi atto con il quale la Stazione appaltante si ritiri ex post da un contratto già stipulato rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (a prescindere dal nomen utilizzato: annullamento, revoca, ritiro, recesso, dichiarazione di nullità contrattuale). Infatti, la sottoscrizione dell’atto negoziale comporta il definitivo passaggio dalla fase pubblicistica (ove l’Amministratore conserva poteri autoritativi di intervento in autotutela sugli atti amministrativi prodromici alla stipula) a quella privatistica, durante la quale il potere di autotutela scompare e il ritiro dal contratto si configura, nella sostanza, alla stregua di un recesso privatistico.