Nella Sentenza n. 22086 dell’11 settembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie riguardanti il provvedimento di mancato riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale. La Suprema Corte sostiene che nei confronti di tale provvedimento la giurisdizione deve ritenersi devoluta al Giudice ordinario, poiché l’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento, in capo al soggetto, dei requisiti stabiliti dalla legge per ottenere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale. Pertanto, la pretesa attiene ad una posizione di diritto soggettivo senza che ne risultino coinvolti provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità. Inoltre, i Giudici di legittimità chiariscono che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell’art. 2 del Dlgs. n. 546/92, è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae. Essa comprende (oltre al contenzioso catastale) le controversie aventi ad oggetto “tributi di ogni genere e specie comunque denominati”. Occorre, da un lato, che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire Giudici speciali, e, dall’altro, che alla controversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, il quale non è configurabile in assenza di un soggetto investito, in senso lato, di potestas impositiva.