DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI
Numero delle udienze in presenza ridotte al lumicino o non più previste in toto, deposito degli atti ammesso anche (e, in qualche caso, solo) in via telematica, notifiche a mezzo Pec, verbali delle udienze telematiche redatti come documenti informatici che il Presidente, o Giudice monocratico e il segretario dell’udienza sottoscrivono con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
Seppur con le dovute eccezioni, la transizione al digitale, nel mondo della giustizia civile e amministrativa, sembra trovarsi ad uno stadio molto più avanzato rispetto ad altri ambiti del mondo pubblico.
In alcuni casi, la spinta verso la rete è stata data unicamente dal Covid e si dovrà capire poi se le novità introdotte in questo frangente saranno rese permanenti o se resteranno circoscritte al periodo emergenziale. In altri, come nel caso del processo tributario telematico, il percorso era stato completato già da anni, ben prima che chiunque potesse immaginare l’insorgere di una pandemia. Globalmente ormai tutti i tipi di procedimento giudiziario che possono interessare un ente locale in maniera più o meno diretta sono stati oggetto di misure finalizzate a rendere digitale il processo.
Transizione al digitale a uno stadio molto più avanzato rispetto ad altri ambiti del mondo pubblico
Non si procede però di pari passo in ogni ambito. Se il processo tributario è ormai obbligatoriamente ed esclusivamente telematico da 2 anni e mezzo, in Cassazione – ad esempio – la prima apertura verso il superamento del deposito cartaceo di atti e provvedimenti è arrivata solo sull’onda lunga della pandemia. Con circa 10 anni di ritardo rispetto ai tribunali e le corti d’appello italiane, finalmente quest’anno anche la Corte suprema ha sdoganato il deposito telematico. Dal 31 marzo 2021 è possibile effettuare davanti alla Corte di Cassazione, con valore legale, da parte dei difensori, il deposito telematico di atti e documenti. Va detto però che, ad oggi, esiste ancora il doppio binario: il deposito telematico costituisce, infatti, una facoltà, non un obbligo; il digitale è quindi una opzione perfettamente valida, che può sostituire il cartaceo che però, per chi lo voglia, continua ad essere ammesso per i giudizi di legittimità.
Giustizia amministrativa e civile: Giudice di pace ultima roccaforte anti-digitalizzazione
Anche la Corte dei conti – che già si avvaleva, dal 2015, della posta elettronica certificata, oltre che per le comunicazioni e le notificazioni, anche per l’invio e la ricezione di atti processuali sottoscritti o dichiarati conformi all’originale con firma digitale (con previsione, dunque, di un doppio binario, cartaceo e telematico) – ha in parte ceduto, a partire dal 2020, alle lusinghe del web anche per quanto attiene allo svolgimento delle udienze in videoconferenza ed il deposito telematico degli atti come sostitutivo di quello cartaceo, che è stato, infatti, sospeso nel periodo di emergenza sanitaria. Ad oggi però queste sono misure straordinarie adottate in risposta alla pandemia e non riforme ordinarie e quindi destinate a durare nel tempo.
L’orizzonte temporale delle misure citate coincide ad oggi con la fine dello stato d’emergenza. Salvo ripensamenti, quindi, una volta superato questo frangente, le udienze nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, le camere di consiglio, le adunanze e le audizioni del pubblico ministero, torneranno a svolgersi secondo le tradizionali modalità. Analogamente si tornerà al previgente obbligo di deposito cartaceo in segreteria della Sezione dell’originale cartaceo o della copia cartacea conforme all’originale degli atti processuali.
Infine, l’ultima vera roccaforte ad oggi inespugnata dal punto di vista della digitalizzazione – per quanto riguarda la giustizia civile e amministrativa – è l’ufficio del giudice di pace. Il Dlgs. 116/2017 aveva fissato il 31 ottobre 2021 come data nella quale, anche in questo ambito, avrebbero trovato applicazione le disposizioni relative al processo civile telematico ma è stato costretto a fare marcia indietro, spostando la lancetta dell’orologio avanti di ben 4 anni.
Esordio del processo telematico slittato al 31 ottobre 2025
Uffici poco strutturati, con poco personale e spesso con bassa cultura digitale, non hanno messo i giudici di pace in condizione di arrivare pronti a questo appuntamento, che è ora fissato al 31 ottobre 2025. Nel frattempo, è stato però annunciato che dovrebbe presto essere data, in via sperimentale, la possibilità di depositare telematicamente, anche presso questi uffici, alcuni atti che comprendono: ricorso per decreto ingiuntivo, integrazione documentale, richiesta di consultazione temporanea del fascicolo e deposito complementare.
Processo tributario: cartaceo solo l’1,26% dei documenti depositati nel primo semestre 2021
Il 98,74% della documentazione riguardante le controversie depositate nell’ambito dei processi tributari tra gennaio e giugno 2021 è stata trasmessa attraverso il canale telematico e una udienza tributaria su quattro si è svolta in videoconferenza.
Percentuali che danno la misura di quanto ormai il cartaceo sia stato quasi completamente superato nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali italiane e rimanga in forma residuale soltanto come eccezione ma non regola. Ma da dove parte questa rivoluzione telematica?
In principio, nel dicembre 2015, furono l’Umbria e la Toscana. Queste le prime due regioni in cui il processo tributario telematico ha fatto il proprio debutto, in via sperimentale. Nel 2017 le nuove procedure informatiche applicate a questo tipo di processo sono approdate anche alle Commissioni tributarie di tutto il resto della Penisola. Infine, a partire dal 1° luglio 2019, il cerchio si è chiuso e – in forza del Dl. 119 del 2018 – il processo tributario telematico è diventato obbligatorio per tutti gli appelli e i ricorsi presentati a partire da quella data.
Quella telematica è quindi, da due anni e mezzo, l’unica strada percorribile per un contribuente che pensi, ad esempio, di aver ricevuto una cartella di pagamento priva di fondamento e decida quindi di fare ricorso. Sono escluse dall’obbligo di avvalersi servizi telematici per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, soltanto le parti che, per controversie sotto i
3000 euro, sono in giudizio senza assistenza tecnica. Queste però rappresentano una percentuale residuale. Una elaborazione di Centro Studi Enti Locali, basata su dati del Dipartimento delle Finanze, mette infatti in evidenza come soltanto l’1,26% della documentazione riguardante le controversie depositate nei due gradi di giudizio nell’arco del primo semestre 2021 sia stata depositata in formato cartaceo.
A differenza di altri casi, la digitalizzazione del processo tributario era tata avviata ben prima dell’irruzione del Covid nelle nostre vite. C’è qualcosa però che sembra stenti ancora a decollare, in questo contesto di “Processi 2.0”: l’udienza a distanza, vale a dire una udienza in cui almeno uno dei giudici o almeno una parte processuale, sia collegato da remoto. Questa modalità, mediata da una videoconferenza, non sembra aver conquistato troppo il favore dei giudici. I dati in possesso del Dipartimento delle Finanze mostrano infatti che nel primo trimestre 2021, meno del 20% delle controversie si è svolto in questo modo. Nel trimestre successivo la percentuale si è innalzata, toccando il 27%, pari a 19.388.
Una udienza su 4, tra aprile e giugno 2021, è stata condotta in videoconferenza
Fermi restando gli indiscussi vantaggi di questa modalità di condurre le udienze, sia in termini anti-contagio che di impatto ambientale, va detto che in 181 casi (53 tra gennaio e marzo e 128 tra aprile e giugno) problemi legati al mancato o insufficiente collegamento hanno costretto al rinvio.
181 le udienze a distanza rinviate nel primo semestre 2021 per problemi di collegamento internet
L’area geografica che registra la maggiore percentuale di udienze svolte da remoto è il Nord-
Est, che nel secondo trimestre 2021 ha toccato quota 53,3%, seguito dal Nord-Ovest (32,9%), dal Centro (31,6%), dal Sud (25,6%), e dalle Isole (13,5%).
In tutte le aree geografiche si registra un incremento dell’incidenza delle udienze da remoto, anche se il Centro è l’area geografica in cui si registra il maggior aumento (pari a +12,76 punti percentuali), mentre il Sud registra l’incremento minore (pari a +5,39 punti percentuali).
Da poco più di un mese, infine, grazie a una convenzione siglata da Cassazione e Mef, è stata garantita ai giudici di legittimità la visione del fascicolo processuale digitale formatosi nel giudizio presso le Commissioni tributarie.
L’accordo contempla anche la trasmissione da parte della Suprema Corte della sentenza adottata nel relativo giudizio così che ne possa essere data pubblicità nel fascicolo digitale. Un altro passo verso l’interscambio tra banche dati, al fine di favorire la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali in materia tributaria.