Graduatoria concorsuale: se il Giudice la annulla, il provvedimento vale solo per i candidati che abbiano fatto ricorso

Nella Sentenza n. 3005 del 6 luglio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, i Giudici statuiscono che qualora il Giudice amministrativo annulli una graduatoria concorsuale, accogliendo il ricorso di chi abbia lamentato l’illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l’annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto. Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.