Green pass obbligatorio e privacy, cosa c’è da sapere

Il Green pass, obbligatorio in Italia dal 15 anche per il lavoro pubblico e privato, viola la privacy? La questione è piuttosto delicata e si registrano opinioni contrastanti, sia tra gli esperti di diritto sia tra gli specialisti di informatica. Infatti, bisogna esaminare sia i profili tecnici per capire come viene svolto il trattamento dei dati, sia le norme giuridiche per valutare se esso è conforme alle leggi e ai principi costituzionali. In questi casi di assoluta novità, di solito, arrivano i giudici a dirimere i contrasti: con una nuovissima ordinanza cautelare, il Consiglio di Stato si è pronunciato proprio sul tema della possibile lesione del diritto alla riservatezza. 

I giudici di palazzo Spada – il massimo organo della giustizia amministrativa, dunque dotato di elevata autorevolezza – hanno finalmente risposto alla seguente domanda: il Green pass viola la privacy? La vicenda vedeva contrapposti alcuni ricorrenti contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, vari ministeri (tra cui quello della Salute e dell’Interno) e la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Perché il Green pass può ledere la privacy?
 

Quanto ai pregiudizi derivanti dall’impiego della certificazione verde, i ricorrenti (quattro cittadini non vaccinati) avevano lamentato, in particolare: 

– la lesione del loro «diritto alla riservatezza sanitaria»; 

– il rischio di discriminazioni nello svolgimento di attività per le quali è richiesto il Green pass; 

– il “pregiudizio economico derivante dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi”. 

In punto di diritto, gli appellanti sostenevano il contrasto del Dpcm che ha introdotto il Green pass [2] con la Costituzione italiana, la normativa europea e la legislazione sulla protezione dei dati personali sanitari. 

Per quali motivi il Green pass rispetta la privacy?
 

Il Consiglio di Stato (confermando la pronuncia del Tar che si era già espresso sul punto e che è stata appellata dai ricorrenti, portando alla decisione emessa oggi) ha affermato che la normativa sul Green pass rispetta la privacy. I giudici di Palazzo Spada non hanno ravvisato la sussistenza del “periculum in mora“, cioè un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, che è il presupposto indispensabile per ottenere l’annullamento cautelare del provvedimento impugnato. 

Per il Consiglio di Stato “il rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili connessi all’implementazione del Green pass appare rivestire carattere meramente potenziale”, il che significa che, in concreto, è stato ritenuto insussistente. Così non risulta neppure dimostrata l’attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, che rappresenta l’altro presupposto per annullare cautelarmente il provvedimento impugnato: il Dpcm contenente la normativa sul Green pass è stato, quindi, ritenuto legittimo e valido. 

Il Green pass discrimina tra vaccinati e tamponati?
 

Ma vi è di più: l’ordinanza rileva che gli appellanti “dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria rispetto alla scelta compiuta”. 

In effetti, uno dei principali motivi di preoccupazione espressi da chi riteneva il Green pass lesivo del diritto alla riservatezza consisteva nel fatto che, dalla lettura del codice, potesse emergere la distinzione tra vaccinati e “tamponati”, cioè coloro che hanno ottenuto il certificato verde sulla base di un test molecolare antigenico effettuato nelle ultime 48 ore. Ma il Collegio ha superato anche questa tesi, argomentando che “l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus)”. 

Il Green pass costringe a vaccinarsi?
 

Infine, quanto all’asserita ‘coercizione’ derivante dal doversi vaccinare o, in alternativa, di doversi sottoporre a frequenti tamponi, il Consiglio di Stato ha respinto il motivo di ricorso “in mancanza di specifiche allegazioni intese a specificare il pregiudizio individualmente subito dagli appellanti”; vale a dire che il danno è rimasto ipotetico e non è stato precisamente individuato e, pertanto, non può ritenersi “grave e irreparabile”. 

Sulla questione non è detta la parola fine, perché la pronuncia emessa oggi dal Consiglio di Stato ha natura cautelare ed è, quindi, per sua natura sommaria. Il giudizio proseguirà in modo più approfondito nella fase di merito, all’esito della quale verrà emessa la sentenza definitiva.