by Redazione | 22/11/2018 17:00
Nella Delibera n. 295 del 25 ottobre 2018 della Corte dei conti Lombardia viene chiesto un parere sull’interpretazione degli artt. 4, comma 6, e 17, comma 1 del Dlgs. n. 175/2016. In particolare, un Sindaco ha chiesto un parere sulla legittimità della partecipazione societaria in un Gruppo di azione locale (Gal), Società mista pubblico/privata, costituitasi per la gestione del “Programma di sviluppo rurale”. La Sezione rileva che l’art. 4, comma 6 del Dlgs. n. 175/2016, rimanda all’art. 34 del Regolamento n. 1303/2013, che disciplina i Gal nel dettaglio. Tale norma, al comma 1, conferisce ai Gal il compito di elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Pur demandando agli Stati membri la legislazione specifica per regolare i rispettivi ruoli pubblico-privato del Gal, lo stesso art. 34, al comma 3 ne definisce i compiti dei Gal, ovvero:
1) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
2) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
3) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
4) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
5) ricevere e valutare le domande di sostegno;
6) selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;
7) verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
Poi, la Sezione rileva che il riferimento all’art. 34, comma 3, lett. b), del Regolamento europeo n. 1303/13 citato viene ad essere rilevante se confrontato con l’art. 17, comma 1, del Tusp, perché alza dal 30% (termine generale al “partenariato pubblico/privato”) al 50% la soglia minima di partecipazione al Gal (in termini di voti esprimibili) di partner non pubblici. Questo in linea con la concezione che i Gal debbano garantire l’effettiva partecipazione dei partner locali interessati con un principio noto della “porta aperta” che mantenga in una forte partecipazione non pubblica l’essenza della manifestazione di interesse alle esigenze del territorio.
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