Ici: ai fini delle agevolazioni, la prova della conduzione diretta di un terreno agricolo è a carico del contribuente

Nella Sentenza n. 524/03/15 del 26 giugno 2015 della Ctp Caltanisetta, i Giudici affermano che, in materia di Ici sugli immobili, la riduzione per i terreni agricoli prevista dall’art. 9 del Dlgs. n. 504/92, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni. Ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo l’art. 58, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, le persone fisiche iscritte negli appositi Elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge n. 9/63, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Ne consegue che, mentre l’iscrizione di cui all’art. 58 del Dlgs. n. 446/97, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi 2 requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’Elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività legata all’agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto Elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l’agevolazione, la quale pertanto non compete.

Sentenza n. 5240315 del 26 giugno 2015 – Ctp Caltanisetta[1]

Endnotes:
  1. Sentenza n. 5240315 del 26 giugno 2015 – Ctp Caltanisetta: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2015/09/Sentenza-n.-5240315-del-26-giugno-2015-Ctp-Caltanisetta.pdf