Ici: applicabilità esenzione immobili destinati a compiti istituzionali

Nella Sentenza n. 2239 del 10 giugno 2016 della Ctr Sicilia, una Provincia ha impugnato l’avviso di accertamento con cui un Comune chiedeva il pagamento dell’Ici per l’anno 2005, relativamente al Palazzo del Governo e alla Caserma dei Carabinieri, deducendo che tale immobili erano esenti dall’Imposta in quanto destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

I Giudici siciliani hanno rilevato che l’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, prevede l’esenzione dall’Ici per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, qualora siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Pertanto, nel caso di specie – affermano i Magistrati – non può essere applicata per entrambi gli immobili in questione l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, poiché il primo immobile risulterebbe solo in minor parte destinato a fini istituzionali, mentre per il secondo vale quanto affermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 14/93, secondo la quale l’esenzione non è attuabile per gli edifici di proprietà della Provincia dati in locazione o in uso gratuito allo Stato e da questi adibiti a Caserma dei Carabinieri.