Ici: area edificabile successivamente assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta

Nella Sentenza n. 23902 del 29 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini Ici ove inserita in un Programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca, ed è trasferibile separatamente da esso.

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