Nell’Ordinanza n. 4223 del 13 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, un Consorzio proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento Ici riguardante la maggiore imposta dovuta in relazione al compendio di aree demaniali coperte e scoperte possedute dal Consorzio nella veste di concessionario.
I Giudici di legittimità chiariscono che proprio con riferimento alle aree portuali scoperte, in tema d’Ici ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito. Non è infatti escluso l’esistenza del presupposto impositivo in relazione ad una area per il semplice fatto che sulla stessa non insista un edificio. Ciò che importa è accertare se l’area scoperta sia indispensabile al concessionario del bene demaniale, operatore economico privato, per svolgere appieno, in forma privatistica ed esclusiva, la propria attività imprenditoriale di imbarco e sbarco delle merci e le collaterali ed accessorie operazioni. L’autonomia funzionale e reddituale del sito oggetto di controversia comporta che l’immobile destinato ad uso commerciale e/o industriale non possa essere classato in Categoria “E” con conseguente esenzione dell’Imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992. Infatti, la Suprema Corte specifica che in tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dl. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 286/2006, nelle unità immobiliari censite nelle Categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del Rdl. n. 652/1939 e 40 del Dpr. n. 1142/1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’Ente titolare.




