Ici: comproprietà dell’immobile

Nell’Ordinanza n. 7800 del 20 marzo 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che ai fini della debenza dell’Ici rileva il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’art. 1140 del Cc., mentre risulta irrilevante la mera detenzione. Su tali presupposti è stato così affermato che in tema d’Ici, nel caso di comproprietà dell’immobile, l’Imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l’eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell’intero immobile.

Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che “atteso che gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell’elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorché vi sia stata occupazione temporanea d’urgenza da parte della Pubblica Amministrazione, finché non sia intervenuto il Decreto di esproprio”.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7800 del 2019