Ici: efficacia del classamento per fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18113 del 14 settembre 2016

Nell’Ordinanza in commento, la Corte ha premesso che è principio consolidato che, qualora un fabbricato sia iscritto in Catasto con una Categoria diversa da “D/10” o “A/6”, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’Imposta richiedere la variazione di classamento, ed in caso contrario il fabbricato resta assoggettato ad Ici. Tale principio risulta violato nella Sentenza impugnata nel caso in esame, poiché in essa si afferma che gli immobili in questione, pur accatastati nel 2003 nelle Categorie “C/2” e “A/4”, non sarebbero imponibili ai fini Ici perché, al momento in cui vennero accatastati, la relativa procedura non consentiva l’attribuzione della Categoria “D/10”.

Infatti, nel caso di specie, è evidente che, quali che fossero le Categorie catastali attribuibili agli immobili in questione all’epoca del loro originario accatastamento, nel 2003 agli stessi poteva essere attribuita, ricorrendone i presupposti di fatto, la Categoria “D/10”. Al fine di evitare l’assoggettamento all’Ici in tale anno di imposta, quindi, sarebbe stato onere del contribuente chiedere la rettifica del classamento. Ciò che il soggetto passivo fece solo successivamente e, quindi, senza effetto ai fini dell’imponibilità dei fabbricati nell’anno di imposta 2003. Pertanto, è stato erroneamente escluso dalla soggezione all’Ici nell’anno 2003 immobili che in quell’anno erano accatastati in “C/2” e “A/4”, in tal modo attribuendo un indebito effetto retroattivo alla successiva domanda di variazione di classamento e finendo con il riconoscere ad immobili che nel 2003 erano soggetti ad Ici un’indebita esenzione in ragione della loro concreta destinazione al servizio dell’attività agricola.