Nella Sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il fabbricato collabente iscritto in conforme Categoria catastale “F/2” si sottrae ad imposizione Ici. E ciò non per assenza del presupposto dell’Imposta, ma per azzeramento della base imponibile, stante la mancata attribuzione di rendita e l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Inoltre, la Suprema Corte osserva come la tassazione Ici, in tal caso, “non possa essere recuperata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili, costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge prevede l’imposizione Ici per le aree edificabili, e non per quelle già edificate, e che tale non può essere considerata l’area inserita dallo strumento urbanistico in zona di risanamento conservativo per la quale la normativa comunale preveda solo interventi edilizi di recupero”.
Pertanto, in tema di Ici, il fabbricato accatastato come unità collabente (Categoria “F/2”), oltre a non essere tassabile come fabbricato in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora sarà soggetta ad imposizione come tale, fino al subentro della Imposta sul fabbricato ricostruito.