Ici: i termini per la presentazione dell’istanza di rimborso

Nell’Ordinanza n. 12686 del 13 maggio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che il comma 164, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, dispone che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il caso

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in epigrafe citata, ha chiarito un rilevante profilo in tema di termini per proporre l’istanza di rimborso ai fini Ici/Imu.

Nel caso di specie,la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello del Comune avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso della contribuente su diniego di istanza di rimborso per l’Ici, versata nel 2006 e nel 2007, negando che fosse intervenuta la decadenza quinquennale del diritto al rimborso, sul presupposto che il medesimo diritto (e i relativi termini) decorrevano dal deposito della Sentenza del Consiglio di Stato del 5 marzo 2013 che, annullando la variante del Piano regolatore, aveva reso nuovamente agricoli i terreni della contribuente.

Il Comune ricorreva quindi per la cassazione della sentenza, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 164, della Legge 296/2006.

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura non era fondata.

Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che la contribuente aveva presentato l’istanza di rimborso, in data 16 maggio 2013, ossia dopo la pronuncia delle Sentenza del Consiglio di Stato del 5 marzo 2013.

Con riferimento all’Ici versata nel 2006 e nel 2007 il Giudice di appello aveva quindi correttamente affermato la tempestività dell’istanza, in quanto rispettosa del termine di 5 anni, decorrente dal giorno dell’accertamento del diritto alla restituzione.

La data che rilevava ai fini della decorrenza dei termini non era dunque quella del versamento, ma quella del deposito della Sentenza determinativa del presupposto alla restituzione, laddove il citato comma 164 dispone che “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”, mentre il successivo comma 173, ha abrogato l’art. 13 del Dlgs. n. 504/1992, che prevedeva l’originario termine triennale, nella specie non applicabile in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo.

Il ricorso doveva essere, pertanto, rigettato.

Osservazioni

Il contenzioso su impugnazione di “silenzi-rifiuti” è spesso frutto di divergenti interpretazioni fra contribuente ed Amministrazione.

In termini più generali, del resto, possiamo rilevare come in questi casi ciò che rilevi sia l’interesse e la possibilità concreta di richiedere il rimborso e da quando tali presupposti sussistano effettivamente.

Anche ai sensi dell’art. 2964 del Cc., il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, in caso di versamenti diretti, è strettamente legato all’interesse e alla possibilità di richiedere il rimborso.

L’inesistenza dell’obbligo di versamento può verificarsi sia nell’ipotesi in cui, sin dall’origine, non vi è tale obbligo (in tutto o in parte), sia in quella in cui questo, pur sussistendo originariamente, risulti poi insussistente perché la causa del rapporto è venuta meno per effetto di eventi successivi.

L’unica differenza, rilevante ai fini della questione in esame, consiste nel dies a quo del termine di decadenza per presentare la domanda di rimborso, da individuarsi:

  • nel primo caso (obbligo di versamento inesistente sin dall’origine) nella data del versamento (sussistendo già in questo momento sia la possibilità che l’interesse a chiedere il rimborso)
  • e nel secondo caso (inesistenza sopravvenuta dell’obbligo di versamento) nella data in cui si sia verificato il presupposto di tale inesistenza sopravvenuta (vedi nel caso di specie la sentenza del Consiglio di Stato).

In caso quindi di Sentenza del Consiglio di Stato, che, annullando la variante del Piano regolatore, abbia reso nuovamente agricoli i terreni del contribuente, la data che rileva ai fini della decorrenza dei termini non è quella del versamento, ma quella del deposito della sentenza determinativa del presupposto alla restituzione.

di Giovambattista Palumbo –