Ici: il trattamento impositivo dei fabbricati inagibili

Nella Sentenza n. 23210 del 18 settembre 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici rilevano che in tema di Ici, il presupposto dell’Imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli “a qualsiasi uso destinati”. Restano irrilevanti la capacità del bene di produrre reddito, nonché il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il momento impositivo con la giuridica esistenza dell’immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto. Con riguardo a fabbricati inagibili, l’imponibile va determinato sulla base delle risultanze delle rendite catastali.
Il caso
Nel caso di specie, la parte contribuente proponeva ricorso per la cassazione della Sentenza con cui la Ctr., confermando la Pronuncia di primo grado, aveva respinto l’appello proposto avverso 3 avvisi di accertamento emessi dal Comune per il mancato pagamento dell’Ici per le annualità dal 2009 al 2011.
La controversia era da porre nell’ambito di un ampio intervento edilizio di cui il Comune aveva chiesto il complessivo accatastamento, comprendendo anche immobili privi di certificati di agibilità ed abitabilità, in quanto sottoposti ad opere non del tutto completate, o per le quali erano in corso interventi strutturali, richiesti a seguito della presentazione di una variante per la realizzazione di un’area con destinazione commerciale.
La Commissione tributaria regionale aveva dunque ritenuto che la pretesa del Comune era legittima, in quanto il presupposto impositivo risiedeva nel possesso dell’immobile ed erano dunque irrilevanti l’idoneità dello stesso a produrre reddito e il rilascio del certificato di abitabilità, essendo sufficiente, ai fini dell’assoggettamento all’Ici, l’iscrizione dell’immobile al Catasto.
Nell’impugnare la Pronuncia davanti alla Suprema Corte, la contribuente deduceva quindi l’omessa o l’insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione dell’art. 2, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992. E, con un secondo motivo, lamentava l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione sulla censura riguardante la mancata notifica delle rendite per la determinazione dell’imponibile Ici per gli anni oggetto di accertamento.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato.
Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che, quanto al primo motivo, “in tema di Imposta comunale sugli immobili (Ici), ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il presupposto dell’Imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ‘a qualsiasi uso destinati’, mentre per l’art. 5, comma 1, del medesimo Decreto, base imponibile è il valore venale degli immobili, il quale si determina, per i fabbricati iscritti in Catasto, con riguardo alla rendita catastale: ne discende che restano irrilevanti la capacità del bene di produrre reddito, nonché il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il momento impositivo con la giuridica esistenza dell’immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in Catasto”[1].
Nell’ipotesi poi di immobile inagibile inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992, l’Imposta va ridotta al 50% e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto.
La Cassazione ritiene pertanto che, con riguardo a fabbricati inagibili, l’imponibile vada determinato sulla base delle risultanze delle rendite catastali, laddove nella specie risultava che la parte contribuente fosse a conoscenza delle rendite risultanti al Catasto e che la stessa non avesse provveduto a comunicare un diverso valore delle stesse.
E questo superava anche la censura relativa alla mancata notifica delle rendite, essendone appunto la parte già a conoscenza, perché indicate nell’atto di acquisto dei beni.
Conclusioni
In conclusione, è irrilevante, ai fini dell’assoggettamento ad Ici/Imu, la idoneità dell’immobile a produrre reddito, laddove, in caso di inagibilità, è consentito soltanto ridurre l’Imposta del 50% ma non escludere il fabbricato dall’imposta.
L’iscrizione nel Catasto edilizio dell’unità immobiliare costituisce del resto, di per sé, presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’Imposta prevista per tale specie di immobile.
Ai fini del presupposto d’imposta, ciò che rileva è infatti l’accatastamento del bene, che rappresenta il momento dell’esistenza dell’immobile ai fini fiscali e dunque il momento a partire dal quale l’Imposta è dovuta.
Ai fini dell’assoggettabilità ad Imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del Dlgs. n. 504/1992, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al Catasto[2].
Focus di Giovambattista Palumbo
[1] Corte di Cassazione, Sentenza n. 14820/2010.
[2] Cfr., Sentenze Corte di Cassazione nn. 15177/2010, 8781/2015 e Ordinanze Corte di Cassazione nn. 5372/2009, 24924/2008.
Related Articles
“Legge di bilancio 2023”: via libera definitivo del Senato, evitato in extremis l’esercizio provvisorio
Dopo l’approvazione della Camera, avvenuta il 24 dicembre 2022, nella tarda mattinata del 29 dicembre 2022 è arrivato, con 107
Finanza locale: in arrivo i 1.750 milioni stanziati per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio
Con il Comunicato 6 settembre 2021 il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha comunicato l’avvio della procedura
Compensi Avvocatura interna: corretta imputazione contabile della spesa dovuta a titolo di Irap che grava sull’Amministrazione
Nella Delibera n. 23 del 29 febbraio 2016 della Corte dei conti Umbria, il quesito riguarda i compensi professionali
No comments
Write a commentOnly registered users can comment.