Ici: immobili di interesse storico appartenente ad Ente ecclesiastico

Nell’Ordinanza n. 11667 del 4 maggio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che, in tema di Ici e nell’impostazione del “Codice dei Beni culturali” (Dlgs. n. 42/2004), mentre il regime agevolativo, previsto dall’art. 2, comma 5, del Dl. n. 16/1993, convertito in Legge n. 75/1993, nel caso degli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 1089/1939, si applica solo a far data dalla notifica del Provvedimento impositivo del vincolo, che ha dunque natura costitutiva e non meramente ricognitiva, nel caso delle cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente o Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli Enti ecclesiastici, che presentino un semplice “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”, il Provvedimento impositivo del vincolo ha invece natura meramente ricognitiva e non costitutiva, e quindi il regime agevolativo si applica retroattivamente, indipendentemente dall’avvenuta trascrizione del Provvedimento presso i Registri immobiliari.
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