Ici/Imu: agevolazione “prima casa” ed esigenze abitative del nucleo familiare

Nell’Ordinanza n. 13531 del 2 luglio 2020 della Corte di Cassazione,i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di agevolazioni per l’acquisto della cosiddetta “prima casa” (disciplina prevista dall’art. 1 del Dl. n. 16/1993) ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della cosiddetta “prima casa”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dl. n. 16/1993, convertito in Legge n. 75/1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell’art. 16 del Dl. n. 155/1993, sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. Quindi, la Corte afferma che l’inidoneità dell’alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.